Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2017, n. 294 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 7 novembre 2017, n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”, in vigore il 2 gennaio 2018.
Tale norma (art.1) stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili. Individua, inoltre, le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette moda lità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale.
Possono essere oggetto di certificazione ambientale ai sensi del presente decreto le seguenti categorie di generatori di calore:
a) camini chiusi, inserti a legna (UNI EN 13229)
b) caminetti aperti (UNI EN 132299)
c) stufe a legna (UNI EN 13240)
d) stufe ad accumulo (UNI EN 15250)
e) cucine a legna (UNI EN 12815)
f) caldaie fino a 500 kW (UNI EN 303-5)
g) stufe, inserti e cucine a pellet – termostufe (UNI EN 14785)
Secondo l’art.4, ferme restando le vigenti norme in materia di installazione e di manutenzione dei generatori di calore, il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale indica, nel libretto di installazione, uso e manutenzione del generatore di calore, la classe di qualità di appartenenza e le corrette modalità di gestione del generatore. Il Decreto Ministeriale attribuisce a ciascun generatore di calore certificato, in base all’efficienza e al livello di emissioni, una classe di qualità facile ed intuitiva, identificata mediante un numero progressivo di stelle variabile da un minimo di 2 fino ad un massimo di 5.
CERTIFICATI AMBIENTALI (formato PDF):