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SUPERBONUS 110%
01.01.2021

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

SUPERBONUS 110%

SUPERBONUS 110%

Sulla Gazzetta Ufficiale n°246 del 5 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto che regola il Superbonus al 110%, incentivo che permette a chi esegue una ristrutturazione fino al 31 dicembre 2021 di poter usufruire di una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici: isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ed è suddivisa in 5 rate di pari ammontare.

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110%, definiti “trainanti”, sono:

    ▪    Interventi di isolamento termico delle superfici maggiori del 25% della superficie disperdente lorda.

    ▪    Interventi condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, inclusi impianti ibridi, geotermici o microgeneratore; o collettori solari; o teleriscaldamento in Comuni montani no-PI..

    ▪    Interventi su edifici singoli (o dell’unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di accesso autonomo all’esterno) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti aventi le stesse caratteristiche di quelli appena visti per gli interventi condominiali, con l’aggiunta per le aree non metanizzate, dell’installazione di caldaie a biomassa con prestazioni emissive almeno pari alla classe di qualità 5 stelle in Comuni no-PI (Procedure d’Infrazione per la qualità dell’aria). Ogni Comune che possiede delle aree non metanizzate, individua queste aree con specifica Delibera comunale. La spesa massima, nel caso di installazione di caldaia a biomassa, per usufruire del 110% è di 30.000 euro.

Il superbonus del 110% spetta anche ad alcuni interventi, previsti già nell’Ecobonus, che vengono eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli appena visti e che per questo vengono definiti “trainati” tra cui anche i generatori di calore a biomassa. Per i generatori di calore alimentati a biomassa la spesa massima per usufruire del 110% è di 27.272 euro.

Quando l’intervento “generatore di calore a biomassa” non rientra tra gli interventi trainanti, ma tra quelli trainati congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, il nuovo generatore a biomassa potrà essere almeno pari alla classe di qualità 4 stelle nel caso di sostituzione di un generatore di calore esistente, mentre in tutti gli altri casi dovrà necessariamente appartenere alla classe 5 stelle.

Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B) o una classe nel caso di edificio A3.. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato.

Gli interventi relativi al Superbonus devono essere asseverati da tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.